PRESTAZIONI A DISTANZA, CONSENSO INFORMATO E AL TRATTAMENTO DEI DATI
Prestazioni on line
a) consenso all’acquisizione dei dati sensibili del paziente per la finalità terapeutica NON NECESSARIO ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. h) del GDPR
b) consenso al trattamento dei dati sanitari per finalità diverse da quelle terapeutiche NECESSARIO e soggetto alla notifica al Garante privacy
c) Consenso informato
- NON NECESSARIO se è già stato acquisito in precedenza e non sono cambiate il metodo e le finalità dell’intervento, ma solo il setting (da presenza a distanza)
- NECESSARIO, anche se sia stato acquisito in precedenza, qualora la prestazione a distanza cambi il metodo utilizzato (es. da tecniche di rilassamento a solo ascolto) o le finalità dell’intervento
- NECESSARIO in ogni caso venga iniziata un nuovo intervento o per ogni nuovo paziente.
- MODALITA’ DI ACQUISIZIONE : Il consenso informato va acquisito preferibilmente per iscritto, pertanto si invia al paziente il modulo che deve essere rispedito sottoscritto, anche con modalità telematiche, al professionista che lo terrà nella sua cartella. In mancanza, il consenso si può ugualmente ottenere con uno scambio conforme di email (il professionista invia una email (meglio se pec) nella quale dettaglia modalità e finalità dell’intervento ed il paziente risponde a quella stessa email dicendosi consapevole di quanto gli è stato descritto e concorde. In mancanza anche di questo mezzo, ovvero in caso di indirizzi email non immediatamente riconducibili al paziente, il professionista potrà anche registrare o video registrare la sua spiegazione circa le modalità e finalità dell’intervento acquisendo una dichiarazione conseguenziale di consapevolezza su quanto illustrato e di volontà nel procedere nel senso indicato. Il dato essenziale è che rimanga una traccia del consenso che sia riconducibile alla persona che lo ha espresso.
NOTA DI APPROFONDIMENTO A CURA UFFICIO LEGALE CNOP
Al fine di chiarire gli aspetti in oggetto e a conferma delle informazioni sintetiche già pubblicate in merito sul sito istituzionale del CNOP, si osserva quanto segue.
Innanzitutto è opportuno distinguere le due tipologie di consenso e la loro finalità.
CONSENSO INFORMATO
L’istituto del consenso informato viene qualificato dalla dottrina come idoneo alla tutela dei principi costituzionali espressi nell’articolo 2, che promuove i diritti fondamentali della persona, e negli articoli 13 e 32, i quali stabiliscono che la libertà personale è inviolabile e che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge
L’art. 1 della L 22 dicembre 2017 n. 219, si occupa di disciplinare in maniera organica la materia del consenso informato, dapprima lasciata ad interventi, anche autorevoli, ma slegati tra loro, della Giurisprudenza nazionale e comunitaria.
La norma, stabilisce che: “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Sebbene la norma esordisca parlando di trattamento sanitario e, pertanto, ricomprendendovi tutte le attività dei vari professionisti che operano in ambito sanitario, prosegue poi focalizzandosi prevalentemente sul rapporto medico paziente.
Tuttavia i principi in essa rinvenibili sono validi per tutte le professioni sanitarie ed essi devono essere letti congiuntamente alle norme in materia già previste nel Codice deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare agli artt. 9, 24 e 31.
L’informativa sulla quale ricevere il successivo consenso, deve essere comprensibile secondo il livello culturale del paziente ed avere ad oggetto la diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti (strumenti diagnostici) e dei trattamenti sanitari che si intendono perseguire, nonchè le possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento o della rinuncia ai medesimi. Il consenso sulla predetta informativa viene acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente e del setting, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nel fascicolo del paziente, nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico, laddove necessario.
Le normative primarie e regolamentari emanate dal Governo in questo periodo emergenziale non hanno in alcun modo modificato la normativa fin qui accennata.
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI
Il tipo di consenso richiesto in questo caso, attiene alla tutela del diritto alla riservatezza delle informazioni acquisite dal professionista durante il trattamento sanitario e inerente lo stato di salute del paziente, una tutela particolarmente necessaria nel caso di dati sensibili come quelli sanitari.
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 emanato per l’adeguamento della normativa interna al Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; c.d GDPR.
La normativa dispone il divieto per chiunque di trattare le cc.dd. “categorie particolari di dati”, tra cui rientrano quelli sulla salute, tuttavia sono ammesse delle deroghe, sulla base delle quali è ammesso il trattamento di tali dati.
Tali deroghe sono contenute nell’art. 9 del Regolamento che elenca una serie di eccezioni che rendono lecito il trattamento e che, in ambito sanitario, sono riconducibili, in via generale, ai trattamenti necessari per:
c. finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (di seguito “finalità di cura”) sulla base del diritto dell’Unione/Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento e considerando n. 53; art. 75 del Codice d.lgs 196/2003) effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza.
In proposito, si osserva che la fattispecie indicata alla c) del precedente elenco presenta alcune peculiarità che ne caratterizzano l’applicabilità. Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019, precisa che i trattamenti per “finalità di cura”, sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento, sono propriamente quelli effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza.
Diversamente dal passato, quindi, il professionista sanitario, soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato, indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico) ovvero all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.
Una precisazione è necessaria, l’esenzione dalla richiesta del consenso è limitata ai dati acquisiti strettamente necessari al trattamento sanitario al quale il paziente volontariamente si sottopone (si veda quanto scritto sul consenso informato), mentre, per qualsiasi altra finalità, rimane fermo il divieto di trattamento, in mancanza di un espresso consenso.
Ciò che rileva ai fini dell’esenzione è, pertanto, il contratto professionale tra professionista e paziente finalizzato ad un determinato trattamento.
La normativa primaria e regolamentare adottata in questo periodo emergenziale non innova in nulla la normativa vigente, tuttavia applica una deroga, già prevista sia nel regolamento dell’Unione Europea, sia nella normativa interna, secondo cui il trattamento dei dati sanitari è lecito e non necessita di previo consenso, qualora ricorrano: motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale (art. 9, par. 2, lett. i) del Regolamento e considerando n. 54).